art. 1, cc. 125-129 della legge n. 124 4 agosto 2017 - Frati Cappuccini liguri

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LEGGE 4 agosto 2017, n. 124  comm. 125-129

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349,  e successive  modificazioni, i soggetti di cui  all'articolo  137 del  codice  di cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti  economici  con  le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo  2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  nonché con  società controllate di diritto o di fatto direttamente o  indirettamente  da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica,  ivi  comprese quelle  che emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  società  da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei propri siti  o  portali digitali,  le   informazioni   relative   a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a vantaggi economici di qualunque  genere  ricevuti dalle  medesime  pubbliche amministrazioni e dai  medesimi soggetti  nell'anno  precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.  

127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei   contributi, degli   incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in  fine,  il seguente  periodo:  «Ove  i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di fatto  dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero dagli  stessi  gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono  altresì  pubblicati i  dati consolidati di gruppo».  

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125  a 128 le amministrazioni, gli enti e le società  di cui  ai  predetti commi provvedono  nell'ambito delle  risorse  umane, finanziarie  e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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